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STATUTO

STATUTO dell'Associazione di Promozione Sociale
"ASSOCIAZIONE CULTURALE MIDRASH APS" 

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA ED OGGETTO

 

Art. 1- Denominazione

È costituita un’associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione di “Associazione Culturale Midrash APS”, di seguito chiamata “Associazione”, con sede legale in Torino, piazzale Monte dei Cappuccini n.3. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede, nonché istituire sedi secondarie e sezioni distaccate in Italia e all’estero. Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

L’Associazione è apartitica e senza scopo di lucro, disciplinata dagli art. 36 e seguenti del codice civile nonché dal presente statuto.

Art. 2 - Durata dell’Associazione 

L’Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci.

 

Art. 3 - Scopi e finalità

L’Associazione nasce su iniziativa dei Frati Minori Cappuccini del Piemonte a sostegno delle attività stesse dei Frati Minori Cappuccini e vuole essere strumento per rendere presenti e promuovere i valori culturali e umani tipici della tradizione francescana. L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art.118 della Costituzione in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione, l’accoglienza, la solidarietà e il pieno sviluppo della persona, e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine l’Associazione, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, e di terzi, le attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del presente statuto, in forma o di azione volontaria o di erogazione gratuita di servizi, o di produzione o scambio di beni e servizi, ammettendo anche lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, artistica o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

 

TITOLO II

ATTIVITÁ ESERCITATE

Art. 4 - Le attività dell’Associazione

L’Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto:​

  • Attività di interesse generale;

  • Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;

  • Attività di raccolta fondi

Art. 5 - Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita e organizza in via principale e inmodo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo117/2017 e successive modificazioni. In particolare, si occupa delle seguenti attività:

  • Promuovere e gestire iniziative e attività culturali e artistiche volte alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio umano, religioso, artistico, civile e naturale;

  • Organizzare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

  • Creare eventi per la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

  • Promuovere e gestire momenti di convivenza, festa, attività ricreative ed oratoriali, anche mediante organizzazione di gite, pellegrinaggi e soggiorni;

  • Attivare al suo interno corsi di formazione per i propri associati e non, nonché organizzare convegni, seminari, catechesi, festival, rassegne teatrali, concerti e ogni altra tipologia di iniziativa che possa perseguire il raggiungimento dello scopo istituzionale;

  • •Svolgere attività didattiche e di formazione scolastica ed extrascolastica finalizzate al successo dell’apprendimento, con, a titolo esemplificativo, particolare riguardo a progetti contro bullismo, sessismo, razzismo; promozione di progetti di inclusione sociale, aggregazione giovanile e sapiente utilizzo delle tecnologie;

  • Organizzare attività editoriali, sia cartacee, sia mediante mezzi informatici, multimediali, siti internet, blog, podcast e simili, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo con, a titolo esemplificativo, particolare riguardo alla promozione e valorizzazione di: musica, fotografia, arte, francescanesimo, cultura del territorio anche attraverso mostre, corsi, presentazioni di libri, presentazioni musicali, attività enogastronomica, attività ludico ricreative, cineforum, rappresentazioni teatrali e coreutiche;

  • Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;

  • Sostenere con patrocinio e collaborazioni operative e/o con elargizioni e donazioni, nell’ambito delle proprie possibilità, l’attività dei Frati Minori Cappuccini nelle sue varie espressioni;

  • Promuovere e organizzare iniziative e raccolta di viveri, vestiario, farmaci, liberalità, contributi ed aiuti in genere, a favorire le realtà missionarie e bisognose in genere;

  • Fornire, nell’ambito delle possibilità, ospitalità, accoglienza umanitaria e integrazione sociale, anche di carattere residenziale temporaneo, in situazioni di emergenza diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

  • Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente cui l'Associazione è affiliata e ai loro soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

 

Inoltre l’Associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, che il Consiglio Direttivo riterrà utile o comunque opportuna per il conseguimento degli scopi sociali, ed in particolare potrà:​

  • Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti;

  • Prendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili;

  • Stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’acquisto di beni mobili ed immobili, la stipulazione di convenzioni con enti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

  • Promuovere qualsivoglia attività destinata al reperimento di fondi necessari per finanziare le proprie attività istituzionali, sempre in linea con i valori dichiarati;

  • Provvedere ad ogni altro servizio e promuovere ogni altra iniziativa e attività che possa assicurare la migliore realizzazione dello scopo dell’Associazione, nel pieno rispetto ed in conformità alle finalità statutarie;

  • Stipulare ogni più opportuno atto o convenzione per il finanziamento e gestione delle proprie attività.

 

Art. 6 - Attività complementari e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione:

in quanto affiliata all'AICS, Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno:

  • Stipulare ogni più opportuno atto o convenzione per il finanziamento e gestione delle proprie attività.

  • Può effettuare, in modo strettamente complementare all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall’art.85 del decreto legislativo 117/2017;

  • Può inoltre effettuare la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove le manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall’art. 70 del decreto legislativo 117/2017.

  • Può anche esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.5 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi. L’individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell'Associazione.

 

Art. 7 - Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

 

Art. 8 - Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni,Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

 

Art. 9 - Apporto dei Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art.36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

 

 

TITOLO III

SOCI: MODALITÁ DI AMMISSIONE, DIRITTI E DOVERI

Art. 10 - Membri dell’Associazione

L’Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e le persone giuridiche la cui domanda di iscrizione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo, che condividano le finalità sociali, accettino e si impegnino a rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari dell’Associazione, e che siano in regola con il pagamento della quota sociale.

La quota o contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 11 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvare e osservarne lo Statuto ed eventuali Regolamenti. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

L’ammissione dei soci decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci; il nuovo socio deve provvedere a versare la quota associativa.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

 

I soci cessano di appartenere all’Associazione:

  • per dimissioni volontarie, che devono essere comunicate per iscritto all’Associazione;

  • per decesso;

  • per decadenza;

  • per esclusione.

Il socio decade automaticamente in caso di (I) fallimento o sotto posizione a procedure concorsuali o ad altre procedure liquidatorie; (II) condanna definitiva ad una pena che comporti, anche temporaneamente, interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi; (III) dichiarazione di interdizione o inabilitazione; (IV) mancato pagamento del contributo associativo per due anni consecutivi.

L’esclusione è deliberata nei confronti del socio che non rispetta statuto e regolamento o agisce in maniera contraria alle finalità istituzionali dell’Associazione. Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Coloro che abbiano cessato per qualunque causa di appartenere all’Associazione non possono ottenere la restituzione dei contributi versati né vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

 

Art. 12 - I Soci

Ogni Socio ha diritto a partecipare alle attività e alle manifestazioni promosse dall’Associazione e alla vita associativa in genere ed è tenuto a sostenere le finalità della stessa; è obbligato a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo ed a osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato, di maggiore età, il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, nonché il diritto di essere eletto alle cariche associative. Il diritto di voto non può essere escluso in alcun modo.

I Soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea.

TITOLO IV

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 

Art. 13 - Gli organi dell'Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei soci;

  • il Consiglio Direttivo;

  • il Presidente;

  • il Vice Presidente 

  • il Collegio dei revisori

 

Art. 14 - Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie ed è composta da tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.  I soci persone-giuridiche partecipano all’Assemblea in persona del loro legale rappresentante o di un suo delegato. In sede di Assemblea ogni socio può essere portatore di due deleghe.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa.

 

Art. 15 - Assemblea dei soci: convocazione e delibere

L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. La convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi, mediante convocazione, con libertà di mezzi, con preavviso di almeno sette giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e seconda convocazione.

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi soci maggiorenni. In seconda convocazione, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci maggiorenni presenti.

 

Art. 16 - Assemblea dei soci: competenze

L’Assemblea ordinaria:

  • approva il bilancio consuntivo;

  • procede alla nomina delle cariche sociali;

  • delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

  • approva gli eventuali Regolamenti.

L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo. L’Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con identificazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua.

 

Art. 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è costituito da un numero di 7 (sette) componenti, eletti dall’Assemblea fra i propri membri, che risultino soci dell’Associazione da almeno sei mesi. Tenendo presente l’articolo 3, prima dell’elezione del Consiglio Direttivo, ci sia confronto in Assemblea con i Frati Cappuccini.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio della propria carica.

Il Consiglio Direttivo è rieleggibile. Il primo Consiglio Direttivo è nominato in sede di costituzione dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente dell’Associazione il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e i consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

In caso di dimissioni o di decesso di qualche membro del Consiglio Direttivo, quest’ultimo coopta nuovi membri, i quali rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea. I consiglieri che verranno nominati dall’Assemblea, termineranno il loro mandato unitamente alla scadenza del mandato dei consiglieri in carica.

 

Art. 18 - Consiglio Direttivo: convocazione e delibere

La convocazione del Consiglio Direttivo viene fatta con avviso spedito con qualsiasi mezzo, anche telematico, che permetta l’attestazione della ricezione, almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, un giorno prima con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, a tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione si computa come voto negativo e in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente.

Delle delibere deve essere data pubblicità mediante affissione nella sede del relativo verbale.

 

Art. 19 - Consiglio Direttivo: competenze

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all’Assemblea dei soci, nonché l’esecuzione e l’attuazione delle delibere di quest’ultima e l’esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre i seguenti compiti:

  • predisporre il rendiconto economico-finanziario consuntivo da sottoporre all’Assemblea;

  • deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci;

  • deliberare l’esclusione dei soci;

  • predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;

  • stabilire gli importi delle quote associative;

  • nominare il Presidente e il Vice Presidente (se ritenuto opportuno);

  • nominare un segretario e un tesoriere.

  • determinare i limiti di spesa e approvare i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;

  • approvare l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’Associazione;

  • costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, per la redazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo, da sottoporre poi all’Assemblea dei soci, e in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero un decimo dei componenti dell’Assemblea dei soci.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Art. 20 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra tutti i suoi componenti. Egli dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Al presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e la firma della medesima. Inoltre egli convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo.

 

Al Presidente spetta altresì:

  • curare l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, impartendo le conseguenti direttive di governo dell’Associazione;

  • compiere, nei casi di urgenza, atti di competenza del Consiglio Direttivo, che deve poi ratificare l’operato nella prima riunione successiva.

Il presidente, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti, può conferire ad altri membri del Consiglio Direttivo procure per il compimento delle attività dell’Associazione.

 

Art. 21 - Vice Presidente

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo. Egli collabora con il Presidente allo svolgimento delle principali attività dell’Associazione, con responsabilità nei settori definiti dal Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento o dimissioni del Presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal Vice Presidente.

Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l’assenza o l’impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

 

Art. 22 - Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori dei conti vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico-finanziaria dell’Associazione e controlla la contabilità e i bilanci annuali.

Esso si compone di tre membri effettivi eletti dall’Assemblea dei soci,  durano in carica quattro anni e possono essere rieleggibili.

Possono essere nominati revisori anche non soci.

 

TITOLO V

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

 

Art. 23 - Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio sociale è formato dai versamenti effettuati dai soci in sede di costituzione dell’Associazione. Tale patrimonio può essere accresciuto da:

quote associative, apporti dei soci, eredità e lasciti testamentali, legati e donazioni, contributi privati, contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche a sostegno di specifiche attività o progetti, contributi di organismi internazionali, rimborsi derivanti da convenzioni, entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementarlo. Spetta al Consiglio Direttivo decidere le forme di investimento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I fondi, le riserve, il capitale e tutti gli eventuali avanzi di gestione e/o utili verranno reimpiegati nell’attività dell’Associazione o comunque andranno ad incrementare il patrimonio.

Art. 24 - Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare dal 01.01 al  31.12. 

Entro il 30 aprile di ogni anno l’Assemblea dovrà approvare il bilancio consuntivo. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni socio. 

Esso deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

 

TITOLO VI

ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO

 

Art. 25 - Estinzione e scioglimento dell’Associazione

L’estinzione o lo scioglimento dell’Associazione può avvenire con delibera dell’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, solo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dell’Assemblea dei soci. Con la stessa maggioranza verranno nominati i liquidatori o il liquidatore, determinandone i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuale sarà devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23.12.96 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

 

Art. 26 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi verranno devolute all’esclusiva competenza del Tribunale di Torino.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile.

 

Art. 27 - Norme finali e iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa a cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell’iscrizione.

Fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

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